Art. 2

Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini

In vigore dal 16 feb 2022
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini 1.   Al termine di un’indagine su potenziali violazioni degli obblighi di cui all’articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e prima di trasmettere il fascicolo all’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini di cui all’articolo 38 duodecies, paragrafo 1, di tale regolamento comunica per iscritto le sue conclusioni alla persona oggetto delle indagini, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi delle conclusioni espone i fatti che possono costituire una o più violazioni degli obblighi di cui all’articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, compresa una valutazione della natura e della gravità di tali violazioni, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 38 octies, paragrafo 2, di tale regolamento. 2.   La sintesi delle conclusioni fissa un termine ragionevole per permettere alla persona oggetto delle indagini di presentare osservazioni scritte. Nelle indagini diverse da quelle di cui all’, tale termine è di almeno quattro settimane. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine. 3.   Nelle osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre tutti i fatti che ritiene pertinenti per la sua difesa e, se possibile, accludere documenti come prova dei fatti esposti. La persona oggetto delle indagini può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni. 4.   Il funzionario incaricato delle indagini può invitare a un’audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. Le persone oggetto delle indagini possono essere assistite da un difensore di loro scelta. Le audizioni non sono pubbliche.
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Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini (Art. 2 Regolamento (UE) 2022/803) — Testo vigente | Portale Normativo