Art. 1

In vigore dal 7 gen 2022
Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto «I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione» sono aggiunte le righe seguenti: «Burkina Faso Isole Cayman Haiti Giordania Mali Marocco Filippine Senegal Sud Sudan».
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