Art. 3

In vigore dal 7 gen 2022
Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, la tabella di cui al punto «I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione» è sostituita dalla seguente: «N. Paese terzo ad alto rischio 1 Afghanistan 2 Barbados 3 Burkina Faso 4 Cambogia 5 Isole Cayman 6 Haiti 7 Giamaica 8 Giordania 9 Mali 10 Marocco 11 Myanmar 12 Nicaragua 13 Pakistan 14 Panama 15 Filippine 16 Senegal 17 Sud Sudan 18 Siria 19 Trinidad e Tobago 20 Uganda 21 Vanuatu 22 Yemen 23 Zimbabwe».
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Art. 3 Regolamento (UE) 2022/229 — Testo vigente | Portale Normativo