Art. 1
In vigore dal 7 gen 2022
Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto «I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione» sono aggiunte le righe seguenti:
«Burkina Faso
Isole Cayman
Haiti
Giordania
Mali
Marocco
Filippine
Senegal
Sud Sudan».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2022:229:oj#art-1