Art. 28
Sostegno della Commissione al gruppo di coordinamento
In vigore dal 15 dic 2021
Sostegno della Commissione al gruppo di coordinamento
La Commissione sostiene i lavori del gruppo di coordinamento e svolge le funzioni di segretariato. In particolare, la Commissione:
a)
ospita nei suoi locali le riunioni del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi;
b)
decide in merito al conflitto di interessi conformemente ai requisiti di cui all’ e alle norme procedurali generali da adottare conformemente all’, paragrafo 1, lettera a);
c)
richiede il fascicolo allo sviluppatore di tecnologie sanitarie a norma dell’;
d)
supervisiona le procedure per le valutazioni cliniche congiunte e informa il gruppo di coordinamento in merito a eventuali infrazioni di tali procedure;
e)
fornisce supporto amministrativo, tecnico e informatico;
f)
predispone e mantiene la piattaforma informatica a norma dell’;
g)
pubblica sulla piattaforma informatica di cui all’ le informazioni e i documenti, compresi i programmi di lavoro annuali e le relazioni annuali del gruppo di coordinamento nonché le sintesi dei verbali delle sue riunioni, come pure le relazioni e le relazioni di sintesi delle valutazioni cliniche congiunte;
h)
agevola la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con l’Agenzia europea per i medicinali, in merito alle attività congiunte di cui al presente regolamento relative ai medicinali, compresa la condivisione di informazioni riservate;
i)
agevola la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni, con i gruppi di esperti e con il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, in merito alle attività congiunte di cui al presente regolamento relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresa la condivisione di informazioni riservate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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