Art. 28

Sostegno della Commissione al gruppo di coordinamento

In vigore dal 15 dic 2021
Sostegno della Commissione al gruppo di coordinamento La Commissione sostiene i lavori del gruppo di coordinamento e svolge le funzioni di segretariato. In particolare, la Commissione: a) ospita nei suoi locali le riunioni del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi; b) decide in merito al conflitto di interessi conformemente ai requisiti di cui all’ e alle norme procedurali generali da adottare conformemente all’, paragrafo 1, lettera a); c) richiede il fascicolo allo sviluppatore di tecnologie sanitarie a norma dell’; d) supervisiona le procedure per le valutazioni cliniche congiunte e informa il gruppo di coordinamento in merito a eventuali infrazioni di tali procedure; e) fornisce supporto amministrativo, tecnico e informatico; f) predispone e mantiene la piattaforma informatica a norma dell’; g) pubblica sulla piattaforma informatica di cui all’ le informazioni e i documenti, compresi i programmi di lavoro annuali e le relazioni annuali del gruppo di coordinamento nonché le sintesi dei verbali delle sue riunioni, come pure le relazioni e le relazioni di sintesi delle valutazioni cliniche congiunte; h) agevola la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con l’Agenzia europea per i medicinali, in merito alle attività congiunte di cui al presente regolamento relative ai medicinali, compresa la condivisione di informazioni riservate; i) agevola la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni, con i gruppi di esperti e con il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, in merito alle attività congiunte di cui al presente regolamento relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresa la condivisione di informazioni riservate.
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