Art. 28 · Sostegno della Commissione al gruppo di coordinamento

Art. 28

Sostegno della Commissione al gruppo di coordinamento

In vigore dal 15 dic 2021
Sostegno della Commissione al gruppo di coordinamento La Commissione sostiene i lavori del gruppo di coordinamento e svolge le funzioni di segretariato. In particolare, la Commissione: a) ospita nei suoi locali le riunioni del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi; b) decide in merito al conflitto di interessi conformemente ai requisiti di cui all’ e alle norme procedurali generali da adottare conformemente all’, paragrafo 1, lettera a); c) richiede il fascicolo allo sviluppatore di tecnologie sanitarie a norma dell’; d) supervisiona le procedure per le valutazioni cliniche congiunte e informa il gruppo di coordinamento in merito a eventuali infrazioni di tali procedure; e) fornisce supporto amministrativo, tecnico e informatico; f) predispone e mantiene la piattaforma informatica a norma dell’; g) pubblica sulla piattaforma informatica di cui all’ le informazioni e i documenti, compresi i programmi di lavoro annuali e le relazioni annuali del gruppo di coordinamento nonché le sintesi dei verbali delle sue riunioni, come pure le relazioni e le relazioni di sintesi delle valutazioni cliniche congiunte; h) agevola la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con l’Agenzia europea per i medicinali, in merito alle attività congiunte di cui al presente regolamento relative ai medicinali, compresa la condivisione di informazioni riservate; i) agevola la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni, con i gruppi di esperti e con il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, in merito alle attività congiunte di cui al presente regolamento relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresa la condivisione di informazioni riservate.
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