Art. 26

Limiti

In vigore dal 7 dic 2021
Limiti 1.   L’importo totale da incamerare non può in alcun caso superare il 100 % della parte pertinente dell’importo garantito. 2.   L’organismo competente può rinunciare ad incamerare importi inferiori a 100 EUR, purché un’analoga norma sia prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali per casi simili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:127:oj#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo