Art. 28

Svincolo delle cauzioni

In vigore dal 7 dic 2021
Svincolo delle cauzioni 1.   La cauzione è svincolata quando: a) è accertato il diritto all’attribuzione definitiva dell’importo anticipato; oppure b) l’importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa dell’Unione, è stato rimborsato. 2.   Se il termine per comprovare il diritto definitivo all’attribuzione dell’importo è scaduto senza che l’interessato abbia fornito la prova richiesta, l’organismo competente avvia immediatamente il procedimento di incameramento della cauzione. Tuttavia, nei casi previsti dalla specifica normativa dell’Unione, la prova può essere presentata dopo la scadenza del termine contro rimborso parziale della cauzione.
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Svincolo delle cauzioni (Art. 28 Regolamento (UE) 2022/127) — Testo vigente | Portale Normativo