Art. 24
Incameramento delle cauzioni
In vigore dal 7 dic 2021
Incameramento delle cauzioni
1. L’obbligo di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 è la prescrizione, essenziale ai fini del regolamento che lo impone, di eseguire, o di astenersi dall’eseguire, un’azione.
2. In caso di mancato adempimento di un obbligo per il quale non sia stato fissato alcun termine, la cauzione è incamerata nel momento in cui l’organismo competente accerta il mancato adempimento.
3. In caso di adempimento di un obbligo dopo la scadenza del termine fissato per tale adempimento, la cauzione è incamerata.
In tal caso la cauzione è incamerata innanzi tutto nella misura del 10 %, e quindi applicando al saldo residuo una percentuale supplementare pari al:
a)
2 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine prescritto se l’obbligo riguarda l’importazione di prodotti in paesi terzi;
b)
5 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine prescritto se l’obbligo riguarda l’uscita di prodotti dal territorio doganale dell’Unione.
4. In caso di adempimento di un obbligo entro i termini prescritti, ma ove sia previsto un termine per la presentazione della relativa prova, la cauzione che garantisce tale obbligo è incamerata per ogni giorno di calendario di superamento di tale termine in base alla formula 0,2/termine prescritto in giorni e tenendo conto dell’.
Se la prova di cui al primo comma consiste nella presentazione di un titolo di esportazione o importazione utilizzato o scaduto, la cauzione da incamerare è pari al 15 % se la prova è presentata dopo il termine di cui al primo comma ma entro il 730° giorno di calendario a decorrere dalla data di scadenza del titolo. Trascorsi i 730 giorni di calendario è incamerato l’intero importo residuo della cauzione.
5. L’importo della cauzione da incamerare è arrotondato per difetto alla cifra intera in euro o nella valuta nazionale applicabile.
Storico versioni
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