Art. 97
Relazione finanziaria annuale
In vigore dal 2 dic 2021
Relazione finanziaria annuale
Entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente.
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