Art. 97 · Relazione finanziaria annuale

Art. 97

Relazione finanziaria annuale

In vigore dal 2 dic 2021
Relazione finanziaria annuale Entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente.
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