Art. 98

Pubblicazione di informazioni relative ai beneficiari

In vigore dal 2 dic 2021
Pubblicazione di informazioni relative ai beneficiari 1.   Ai fini dell', paragrafo 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060 e a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR, nonché, se del caso, delle informazioni sui gruppi ai quali partecipano i beneficiari conformemente all', paragrafo 4, del presente regolamento, come fornite da tali beneficiari in conformità dell', paragrafo 4, del presente regolamento. 2.   Se pertinente, l', paragrafo 3, lettere a), b), da d) a j) e l), e l', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano ai beneficiari del FEASR e del FEAGA. L'applicazione dell', paragrafo 3, lettera e), di tale regolamento è limitata allo scopo dell'operazione. L', paragrafo 3, lettera k), di tale regolamento si applica al FEASR. 3.   Ai fini del presente articolo s'intende per: a) «operazione», misura, settore o tipo di intervento; b) «costo totale dell'operazione», gli importi dei pagamenti corrispondenti a ogni misura, settore o tipo di intervento finanziati dal FEAGA o dal FEASR, percepiti da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato; per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti ai tipi di intervento finanziati dal FEASR, gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, comprendente sia il contributo dell'Unione che il contributo nazionale; c) «indicatore di ubicazione o geolocalizzazione dell'operazione», il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune. 4.   Ogni Stato membro pubblica le informazioni di cui all', paragrafi 3 e 4 del regolamento (UE) 2021/1060 su un sito internet unico. Tali informazioni restano disponibili per due anni dalla loro pubblicazione iniziale. Gli Stati membri non pubblicano le informazioni di cui all', paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/1060, se l'importo di aiuti ricevuti in un anno da un beneficiario è pari o inferiore a 1 250 EUR.
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