Art. 151

Trattamento e protezione dei dati personali

In vigore dal 2 dic 2021
Trattamento e protezione dei dati personali 1.   Fatti salvi gli del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali al fine di adempiere ai loro rispettivi obblighi di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione ai sensi del presente regolamento e, in particolare, agli obblighi di cui ai titoli VI e VII, e non sottopongono tali dati a un trattamento incompatibile con tale finalità. 2.   Laddove i dati personali sono trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi del titolo VII, utilizzando il sistema elettronico sicuro di cui all’, essi sono resi anonimi. 3.   I dati personali, anche quando sono trattati dai fornitori di servizi di consulenza aziendale di cui all’, sono trattati in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. In particolare, tali dati non sono conservati con modalità che consentono l’identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dalla normativa nazionale e dell’Unione applicabile. 4.   Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell’Unione conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
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Trattamento e protezione dei dati personali (Art. 151 Regolamento (UE) 2021/2115) — Testo vigente | Portale Normativo