Art. 4

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378

In vigore dal 1 dic 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 è modificato come segue: (1) All’, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) è rilasciato con le modalità seguenti: i) secondo il modello di cui all’allegato I del presente regolamento; ii) in formato elettronico, utilizzando il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all’, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (*1); (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (“il regolamento IMSOC”) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).»." (2) All’ è aggiunto il seguente terzo comma: «L’, secondo comma, lettera a), punto ii), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.».
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Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/2119) — Testo vigente | Portale Normativo