Art. 4
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378
In vigore dal 1 dic 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 è modificato come segue:
(1)
All’, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
è rilasciato con le modalità seguenti:
i)
secondo il modello di cui all’allegato I del presente regolamento;
ii)
in formato elettronico, utilizzando il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all’, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (*1);
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (“il regolamento IMSOC”) (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).»."
(2)
All’ è aggiunto il seguente terzo comma:
«L’, secondo comma, lettera a), punto ii), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2021:2119:oj#art-4