Art. 2
Registrazioni tenute dagli operatori e dai gruppi di operatori
In vigore dal 1 dic 2021
Registrazioni tenute dagli operatori e dai gruppi di operatori
1. Gli operatori e i gruppi di operatori conservano tutta la documentazione necessaria, compresa la contabilità finanziaria e di magazzino, che consenta alle autorità competenti oppure, ove del caso, alle autorità o agli organismi di controllo di effettuare, in particolare, i seguenti controlli:
a)
i controlli sulle misure preventive e precauzionali adottate a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, e dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/848;
b)
il controllo della tracciabilità effettuato conformemente all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/771;
c)
il controllo del bilancio della massa effettuato conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/771.
2. I documenti da conservare ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono, in particolare, i documenti attestanti che l’operatore o il gruppo di operatori ha adottato misure proporzionate e appropriate al fine di:
a)
evitare gli organismi nocivi e le malattie;
b)
evitare la contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 e la commistione con prodotti non biologici.
Storico versioni
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