Art. 3
Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali
In vigore dal 1 dic 2021
Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali
Gli operatori e i gruppi di operatori, nelle loro dichiarazioni o comunicazioni ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 all’autorità competente, all’autorità di controllo o all’organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono le seguenti informazioni:
(a)
quali attività, tra quelle coperte dal certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, sono subappaltate;
(b)
l’indirizzo o la geolocalizzazione delle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, della zona di raccolta di piante o alghe selvatiche e di altri locali e unità utilizzati per le loro attività;
(c)
nel caso di aziende suddivise in unità di produzione distinte, a norma dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, la descrizione e l’indirizzo o la geolocalizzazione delle unità di produzione non biologica;
(d)
le loro previsioni di produzione pianificate.
Tali dichiarazioni e comunicazioni vengono aggiornate ove necessario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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