Art. 91
Organi dell’impresa comune «Ferrovie europee»
In vigore dal 19 nov 2021
Organi dell’impresa comune «Ferrovie europee»
1. Gli organi dell’impresa comune «Ferrovie europee» sono:
a)
il consiglio di direzione;
b)
il direttore esecutivo;
c)
il gruppo di rappresentanti degli Stati;
d)
il gruppo direttivo del pilastro sistema;
e)
il gruppo di diffusione.
2. L’impresa comune «Ferrovie europee» può costituire un gruppo direttivo scientifico oppure chiedere consulenza scientifica a esperti accademici indipendenti o a organi consultivi scientifici condivisi.
Storico versioni
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