Art. 91

Organi dell’impresa comune «Ferrovie europee»

In vigore dal 19 nov 2021
Organi dell’impresa comune «Ferrovie europee» 1.   Gli organi dell’impresa comune «Ferrovie europee» sono: a) il consiglio di direzione; b) il direttore esecutivo; c) il gruppo di rappresentanti degli Stati; d) il gruppo direttivo del pilastro sistema; e) il gruppo di diffusione. 2.   L’impresa comune «Ferrovie europee» può costituire un gruppo direttivo scientifico oppure chiedere consulenza scientifica a esperti accademici indipendenti o a organi consultivi scientifici condivisi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2085:oj#art-91

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo