Art. 91 · Organi dell’impresa comune «Ferrovie europee»

Art. 91

Organi dell’impresa comune «Ferrovie europee»

In vigore dal 19 nov 2021
Organi dell’impresa comune «Ferrovie europee» 1.   Gli organi dell’impresa comune «Ferrovie europee» sono: a) il consiglio di direzione; b) il direttore esecutivo; c) il gruppo di rappresentanti degli Stati; d) il gruppo direttivo del pilastro sistema; e) il gruppo di diffusione. 2.   L’impresa comune «Ferrovie europee» può costituire un gruppo direttivo scientifico oppure chiedere consulenza scientifica a esperti accademici indipendenti o a organi consultivi scientifici condivisi.
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