Art. 85

Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Ferrovie europee»

In vigore dal 19 nov 2021
Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Ferrovie europee» 1.   Oltre agli obiettivi di cui agli , l’impresa comune «Ferrovie europee» persegue i seguenti obiettivi generali: a) contribuire al conseguimento di uno spazio ferroviario europeo unico; b) assicurare una rapida transizione verso un sistema ferroviario europeo più attrattivo, semplice da utilizzare, competitivo, conveniente, di facile manutenzione, efficiente e sostenibile, integrato nel sistema di mobilità più ampio; c) sostenere lo sviluppo di un settore ferroviario europeo forte e competitivo a livello globale. 2.   Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’impresa comune «Ferrovie europee» persegue i seguenti obiettivi specifici: a) agevolare le attività di ricerca e innovazione al fine di mettere a disposizione una rete ferroviaria europea integrata fin dalla progettazione, rimuovendo gli ostacoli all’interoperabilità e fornendo soluzioni per la piena integrazione, affrontando la gestione del traffico, i veicoli, le infrastrutture anche per quanto riguarda l’integrazione con gli scartamenti nazionali quali le ferrovie a scartamento di 1 520, 1 000 o 1 668 mm, i servizi, e fornendo la risposta migliore alle esigenze di passeggeri e imprese, accelerando l’adozione di soluzioni innovative a sostegno dello spazio ferroviario europeo unico, aumentando nel contempo la capacità e l’affidabilità e riducendo i costi del trasporto ferroviario; b) mettere a disposizione un sistema ferroviario sostenibile e resiliente sviluppando un sistema ferroviario silenzioso ed a emissioni zero nonché un’infrastruttura resistente ai cambiamenti climatici, applicando un’economia circolare al settore ferroviario, pilotando l’uso di processi, tecnologie, disegni e materiali innovativi nell’intero ciclo di vita dei sistemi ferroviari e sviluppando altre soluzioni innovative per il trasporto terrestre guidato; c) sviluppare attraverso il suo pilastro Sistema un concetto operativo unificato e un’architettura di sistema funzionale, sicura e protetta, tenendo debitamente conto degli aspetti di cibersicurezza, con particolare attenzione alla rete ferroviaria europea cui si applica la direttiva (UE) 2016/797del Parlamento europeo e del Consiglio (39), per sistemi europei integrati di gestione, comando, controllo e segnalazione del traffico ferroviario, compreso il funzionamento automatico di treni, che garantiscano che la ricerca e l’innovazione si concentrino su requisiti ed esigenze operative dei clienti condivisi e definiti di comune accordo e siano aperte all’evoluzione; d) agevolare attività di ricerca e innovazione legate al trasporto ferroviario di merci e a servizi di trasporto intermodale per offrire un trasporto ferroviario di merci verde e competitivo, completamente integrato nella catena del valore logistico, concentrando l’attenzione sull’automazione e sulla digitalizzazione del trasporto ferroviario di merci; e) sviluppare progetti dimostrativi negli Stati membri interessati; f) contribuire allo sviluppo di un settore ferroviario europeo forte e competitivo a livello globale; g) consentire, promuovere e sfruttare le sinergie con altri programmi, politiche, iniziative, strumenti o fondi dell’Unione al fine di massimizzarne l’impatto e il valore aggiunto. 3.   Nello svolgere le proprie attività, l’impresa comune «Ferrovie europee» cerca di conseguire un coinvolgimento geograficamente equilibrato di membri e partner nelle sue attività. L’impresa comune costituisce inoltre le connessioni internazionali necessarie in relazione alla ricerca e all’innovazione nel settore delle ferrovie, in linea con le priorità della Commissione.
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