Art. 85 · Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Ferrovie europee»

Art. 85

Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Ferrovie europee»

In vigore dal 19 nov 2021
Obiettivi aggiuntivi dell’impresa comune «Ferrovie europee» 1.   Oltre agli obiettivi di cui agli , l’impresa comune «Ferrovie europee» persegue i seguenti obiettivi generali: a) contribuire al conseguimento di uno spazio ferroviario europeo unico; b) assicurare una rapida transizione verso un sistema ferroviario europeo più attrattivo, semplice da utilizzare, competitivo, conveniente, di facile manutenzione, efficiente e sostenibile, integrato nel sistema di mobilità più ampio; c) sostenere lo sviluppo di un settore ferroviario europeo forte e competitivo a livello globale. 2.   Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’impresa comune «Ferrovie europee» persegue i seguenti obiettivi specifici: a) agevolare le attività di ricerca e innovazione al fine di mettere a disposizione una rete ferroviaria europea integrata fin dalla progettazione, rimuovendo gli ostacoli all’interoperabilità e fornendo soluzioni per la piena integrazione, affrontando la gestione del traffico, i veicoli, le infrastrutture anche per quanto riguarda l’integrazione con gli scartamenti nazionali quali le ferrovie a scartamento di 1 520, 1 000 o 1 668 mm, i servizi, e fornendo la risposta migliore alle esigenze di passeggeri e imprese, accelerando l’adozione di soluzioni innovative a sostegno dello spazio ferroviario europeo unico, aumentando nel contempo la capacità e l’affidabilità e riducendo i costi del trasporto ferroviario; b) mettere a disposizione un sistema ferroviario sostenibile e resiliente sviluppando un sistema ferroviario silenzioso ed a emissioni zero nonché un’infrastruttura resistente ai cambiamenti climatici, applicando un’economia circolare al settore ferroviario, pilotando l’uso di processi, tecnologie, disegni e materiali innovativi nell’intero ciclo di vita dei sistemi ferroviari e sviluppando altre soluzioni innovative per il trasporto terrestre guidato; c) sviluppare attraverso il suo pilastro Sistema un concetto operativo unificato e un’architettura di sistema funzionale, sicura e protetta, tenendo debitamente conto degli aspetti di cibersicurezza, con particolare attenzione alla rete ferroviaria europea cui si applica la direttiva (UE) 2016/797del Parlamento europeo e del Consiglio (39), per sistemi europei integrati di gestione, comando, controllo e segnalazione del traffico ferroviario, compreso il funzionamento automatico di treni, che garantiscano che la ricerca e l’innovazione si concentrino su requisiti ed esigenze operative dei clienti condivisi e definiti di comune accordo e siano aperte all’evoluzione; d) agevolare attività di ricerca e innovazione legate al trasporto ferroviario di merci e a servizi di trasporto intermodale per offrire un trasporto ferroviario di merci verde e competitivo, completamente integrato nella catena del valore logistico, concentrando l’attenzione sull’automazione e sulla digitalizzazione del trasporto ferroviario di merci; e) sviluppare progetti dimostrativi negli Stati membri interessati; f) contribuire allo sviluppo di un settore ferroviario europeo forte e competitivo a livello globale; g) consentire, promuovere e sfruttare le sinergie con altri programmi, politiche, iniziative, strumenti o fondi dell’Unione al fine di massimizzarne l’impatto e il valore aggiunto. 3.   Nello svolgere le proprie attività, l’impresa comune «Ferrovie europee» cerca di conseguire un coinvolgimento geograficamente equilibrato di membri e partner nelle sue attività. L’impresa comune costituisce inoltre le connessioni internazionali necessarie in relazione alla ricerca e all’innovazione nel settore delle ferrovie, in linea con le priorità della Commissione.
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