Art. 40
Responsabilità delle imprese comuni
In vigore dal 19 nov 2021
Responsabilità delle imprese comuni
1. La responsabilità contrattuale di un’impresa comune è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, un’impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal proprio personale nell’esercizio delle sue funzioni.
3. Qualsiasi pagamento effettuato da un’impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell’impresa comune ed è coperto dalle sue risorse.
4. Solo le imprese comuni rispondono delle proprie obbligazioni.
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