Art. 40 · Responsabilità delle imprese comuni

Art. 40

Responsabilità delle imprese comuni

In vigore dal 19 nov 2021
Responsabilità delle imprese comuni 1.   La responsabilità contrattuale di un’impresa comune è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione. 2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, un’impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal proprio personale nell’esercizio delle sue funzioni. 3.   Qualsiasi pagamento effettuato da un’impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, è considerato come spesa dell’impresa comune ed è coperto dalle sue risorse. 4.   Solo le imprese comuni rispondono delle proprie obbligazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:2085:oj#art-40