Art. 26

Relazioni operative e finanziarie

In vigore dal 19 nov 2021
Relazioni operative e finanziarie 1.   Il direttore esecutivo fornisce al consiglio di direzione una relazione annuale di attività consolidata sull’esercizio delle sue funzioni conformemente alle regole finanziarie dell’impresa comune. La relazione annuale di attività consolidata è pubblicata tempestivamente sul sito web della rispettiva impresa comune. 2.   Tale relazione contiene, tra l’altro, informazioni sui seguenti aspetti: a) attività di ricerca, di innovazione e altre azioni realizzate, con le voci di spesa corrispondenti; b) le proposte presentate, anche articolate per paese in cui è stabilito il soggetto giuridico e per tipo di partecipante, in particolare le PMI e i nuovi entranti; c) le azioni indirette selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l’indicazione del contributo erogato dall’impresa comune corrispondente ai singoli partecipanti e alle singole azioni; d) informazioni riguardanti l’apertura delle imprese comuni, compreso il monitoraggio dei rapporti di collaborazione; e) le attività aggiuntive intraprese dai membri diversi dall’Unione, compresa un’articolazione per paese in cui sono stabiliti i membri privati, le loro entità costitutive o le entità affiliate di uno di essi; f) la collaborazione con altri partenariati europei, compresi inviti congiunti, e le sinergie tra le azioni dell’impresa comune e le iniziative e le politiche nazionali o regionali. 3.   Il contabile dell’impresa comune trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti conformemente alle regole finanziarie dell’impresa comune. 4.   Il direttore esecutivo trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti conformemente alle regole finanziarie dell’impresa comune. 5.   La procedura di discarico si svolge in linea con le regole finanziarie dell’impresa comune.
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