Art. 28
Fonti di finanziamento
In vigore dal 19 nov 2021
Fonti di finanziamento
1. Ciascuna impresa comune è finanziata congiuntamente dall’Unione, dai membri diversi dall’Unione e dai partner contributori mediante contributi finanziari e contributi in natura alle attività operative.
2. I membri diversi dall’Unione concordano come ripartire tra loro il proprio contributo collettivo conformemente alle regole finanziarie applicabili.
3. I costi operativi di un’impresa comune sono coperti mediante:
a)
contributo finanziario dell’Unione;
b)
contributi finanziari di membri privati o delle loro entità costitutive o affiliate, dei partner contributori o di un’organizzazione internazionale che è membro di un’impresa comune;
c)
ove applicabile, contributi finanziari degli Stati partecipanti;
d)
contributi in natura come definiti all’, punto 8.
4. A norma degli , le risorse di un’impresa comune iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:
a)
contributi finanziari dei membri all’impresa comune in relazione ai costi amministrativi, ripartiti equamente su base annua tra l’Unione e i membri diversi dall’Unione, salvo diversa indicazione nella parte seconda, in ragione della natura specifica dell’adesione a un’impresa comune;
b)
contributi finanziari dei membri o dei partner contributori all’impresa comune in relazione i costi operativi;
c)
eventuali entrate generate dall’impresa comune;
d)
eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.
Gli interessi maturati dai contributi di cui al presente paragrafo sono considerati un suo reddito.
5. Qualsiasi parte non utilizzata del contributo destinato a coprire i costi amministrativi può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell’impresa comune in questione.
6. Se un membro dell’impresa comune diverso dall’Unione non adempie i suoi impegni riguardo al suo contributo, il direttore esecutivo lo informa per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all’inadempienza. Se, allo scadere di tale termine, il membro diverso dall’Unione interessato resta comunque inadempiente, il direttore esecutivo informa la Commissione e, se del caso, gli Stati partecipanti, in vista dell’adozione di potenziali misure ai sensi dell’, paragrafo 8, e informa il membro interessato che è escluso dalle votazioni in seno al consiglio di direzione in linea con tale articolo.
7. Le risorse dell’impresa comune e le sue attività sono utilizzate per il conseguimento dei suoi obiettivi e il soddisfacimento dei suoi compiti.
8. L’impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi da essa generati o ad essa ceduti per il conseguimento dei suoi obiettivi e il soddisfacimento dei suoi compiti.
9. Salvo in caso di scioglimento dell’impresa comune, le entrate in eccesso rispetto alle spese non sono corrisposte ai membri di tale impresa comune, salvo diversa decisione del consiglio di direzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:2085:oj#art-28