Art. 150

Funzionamento del consiglio di direzione

In vigore dal 19 nov 2021
Funzionamento del consiglio di direzione 1.   In deroga all’, paragrafo 4, il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione a nome dell’Unione. 2.   Il consiglio di direzione dispone dei seguenti osservatori permanenti: a) un rappresentante dell’Agenzia europea per la difesa; b) un rappresentante degli utenti civili dello spazio aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo; c) un rappresentante dei fornitori di servizi di navigazione aerea, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo; d) un rappresentante dei fabbricanti di attrezzature, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo; e) un rappresentante degli aeroporti, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo; f) un rappresentante degli organismi di rappresentanza del personale del settore della gestione del traffico aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo; g) un rappresentante delle istituzioni scientifiche interessate o della comunità scientifica interessata, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo; h) un rappresentante dell’AESA; i) un rappresentante dell’organizzazione europea di standardizzazione nel settore dell’aviazione; j) un rappresentante dell’industria degli aeromobili senza equipaggio, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo. 3.   Il numero di voti dei membri dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» è proporzionale al loro contributo al bilancio dell’impresa comune. Tuttavia l’Unione ed Eurocontrol dispongono ciascuna almeno del 25 % del numero totale dei voti e il rappresentante degli utenti civili dello spazio aereo di cui al paragrafo 2, lettera b), dispone almeno del 10 % del numero totale dei voti. 4.   Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, è decisivo il voto del rappresentante dell’Unione. 5.   Le decisioni relative alla revisione del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo richiedono i voti favorevoli dell’Unione e di Eurocontrol. Tali decisioni tengono conto dei pareri espressi da tutti gli osservatori permanenti di cui al paragrafo 2 e dal gruppo di rappresentanti degli Stati.
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