Art. 150
Funzionamento del consiglio di direzione
In vigore dal 19 nov 2021
Funzionamento del consiglio di direzione
1. In deroga all’, paragrafo 4, il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione a nome dell’Unione.
2. Il consiglio di direzione dispone dei seguenti osservatori permanenti:
a)
un rappresentante dell’Agenzia europea per la difesa;
b)
un rappresentante degli utenti civili dello spazio aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
c)
un rappresentante dei fornitori di servizi di navigazione aerea, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
d)
un rappresentante dei fabbricanti di attrezzature, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
e)
un rappresentante degli aeroporti, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
f)
un rappresentante degli organismi di rappresentanza del personale del settore della gestione del traffico aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
g)
un rappresentante delle istituzioni scientifiche interessate o della comunità scientifica interessata, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo;
h)
un rappresentante dell’AESA;
i)
un rappresentante dell’organizzazione europea di standardizzazione nel settore dell’aviazione;
j)
un rappresentante dell’industria degli aeromobili senza equipaggio, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo.
3. Il numero di voti dei membri dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» è proporzionale al loro contributo al bilancio dell’impresa comune. Tuttavia l’Unione ed Eurocontrol dispongono ciascuna almeno del 25 % del numero totale dei voti e il rappresentante degli utenti civili dello spazio aereo di cui al paragrafo 2, lettera b), dispone almeno del 10 % del numero totale dei voti.
4. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, è decisivo il voto del rappresentante dell’Unione.
5. Le decisioni relative alla revisione del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo richiedono i voti favorevoli dell’Unione e di Eurocontrol. Tali decisioni tengono conto dei pareri espressi da tutti gli osservatori permanenti di cui al paragrafo 2 e dal gruppo di rappresentanti degli Stati.
Storico versioni
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