Art. 150 · Funzionamento del consiglio di direzione

Art. 150

Funzionamento del consiglio di direzione

In vigore dal 19 nov 2021
Funzionamento del consiglio di direzione 1.   In deroga all’, paragrafo 4, il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione a nome dell’Unione. 2.   Il consiglio di direzione dispone dei seguenti osservatori permanenti: a) un rappresentante dell’Agenzia europea per la difesa; b) un rappresentante degli utenti civili dello spazio aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo; c) un rappresentante dei fornitori di servizi di navigazione aerea, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo; d) un rappresentante dei fabbricanti di attrezzature, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo; e) un rappresentante degli aeroporti, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo; f) un rappresentante degli organismi di rappresentanza del personale del settore della gestione del traffico aereo, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo; g) un rappresentante delle istituzioni scientifiche interessate o della comunità scientifica interessata, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo; h) un rappresentante dell’AESA; i) un rappresentante dell’organizzazione europea di standardizzazione nel settore dell’aviazione; j) un rappresentante dell’industria degli aeromobili senza equipaggio, designato dal rispettivo organismo rappresentativo a livello europeo. 3.   Il numero di voti dei membri dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» è proporzionale al loro contributo al bilancio dell’impresa comune. Tuttavia l’Unione ed Eurocontrol dispongono ciascuna almeno del 25 % del numero totale dei voti e il rappresentante degli utenti civili dello spazio aereo di cui al paragrafo 2, lettera b), dispone almeno del 10 % del numero totale dei voti. 4.   Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, è decisivo il voto del rappresentante dell’Unione. 5.   Le decisioni relative alla revisione del piano europeo di modernizzazione della gestione del traffico aereo richiedono i voti favorevoli dell’Unione e di Eurocontrol. Tali decisioni tengono conto dei pareri espressi da tutti gli osservatori permanenti di cui al paragrafo 2 e dal gruppo di rappresentanti degli Stati.
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