Art. 140

Compiti del comitato dei membri privati

In vigore dal 19 nov 2021
Compiti del comitato dei membri privati Il comitato dei membri privati: a) elabora e aggiorna periodicamente il progetto di agenda strategica di ricerca e innovazione per il conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» di cui agli , tenendo conto del contributo del comitato delle autorità pubbliche; b) sottopone al direttore esecutivo il progetto di agenda strategica di ricerca e innovazione entro i termini fissati dal consiglio di direzione; c) organizza un forum consultivo dei portatori di interessi, aperto a tutti i portatori di interessi pubblici e privati nel settore delle tecnologie digitali fondamentali, per informarli e suscitare reazioni sul progetto di agenda strategica di ricerca e innovazione per un determinato anno; d) se del caso, e tenendo conto dell’, elabora e sottopone per approvazione al consiglio di direzione il progetto di piano delle attività aggiuntive di cui all’, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto del parere del comitato delle autorità pubbliche.
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Compiti del comitato dei membri privati (Art. 140 Regolamento (UE) 2021/2085) — Testo vigente | Portale Normativo