Art. 102

Contributo finanziario dell’Unione

In vigore dal 19 nov 2021
Contributo finanziario dell’Unione Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune «Salute globale EDCTP3», compresi gli stanziamenti SEE, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 800 000 000 EUR, di cui fino a 59 756 000 EUR per i costi amministrativi, è costituito dalle seguenti voci: a) fino a 400 000 000 EUR a condizione che il contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate sia almeno pari a tale importo; b) fino a 400 000 000 EUR, a condizione che i contributi dei partner contributori o delle loro entità costitutive o affiliate siano almeno pari a tale importo. Qualora la condizione di cui alla lettera b) non sia soddisfatta, l’importo di cui alla lettera a) è aumentato fino a un massimo di 400 000 000 EUR, a condizione che l’importo totale del quale è aumentato corrisponda quanto meno al contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate, come stabilito all’, paragrafo 1.
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Contributo finanziario dell’Unione (Art. 102 Regolamento (UE) 2021/2085) — Testo vigente | Portale Normativo