Art. 102 · Contributo finanziario dell’Unione

Art. 102

Contributo finanziario dell’Unione

In vigore dal 19 nov 2021
Contributo finanziario dell’Unione Il contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune «Salute globale EDCTP3», compresi gli stanziamenti SEE, destinato a coprire i costi amministrativi e quelli operativi è pari a massimo 800 000 000 EUR, di cui fino a 59 756 000 EUR per i costi amministrativi, è costituito dalle seguenti voci: a) fino a 400 000 000 EUR a condizione che il contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate sia almeno pari a tale importo; b) fino a 400 000 000 EUR, a condizione che i contributi dei partner contributori o delle loro entità costitutive o affiliate siano almeno pari a tale importo. Qualora la condizione di cui alla lettera b) non sia soddisfatta, l’importo di cui alla lettera a) è aumentato fino a un massimo di 400 000 000 EUR, a condizione che l’importo totale del quale è aumentato corrisponda quanto meno al contributo dei membri diversi dall’Unione o delle loro entità costitutive o affiliate, come stabilito all’, paragrafo 1.
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