Art. 5

In vigore dal 29 ott 2021
Gli Stati membri forniscono i metadati di riferimento necessari, in particolare per quanto riguarda: a) le fonti dei dati e la relativa copertura; b) i metodi di compilazione utilizzati; c) le informazioni sulle caratteristiche della spesa per l’assistenza sanitaria nazionale e sul finanziamento specifico per ciascuno Stato membro e sugli scostamenti dalle definizioni di cui all’allegato I; d) i riferimenti alla legislazione nazionale su cui si basano la spesa per l’assistenza sanitaria e il relativo finanziamento; e) le informazioni su eventuali modifiche dei concetti statistici di cui all’allegato I.
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