Art. 5
In vigore dal 29 ott 2021
Gli Stati membri forniscono i metadati di riferimento necessari, in particolare per quanto riguarda:
a)
le fonti dei dati e la relativa copertura;
b)
i metodi di compilazione utilizzati;
c)
le informazioni sulle caratteristiche della spesa per l’assistenza sanitaria nazionale e sul finanziamento specifico per ciascuno Stato membro e sugli scostamenti dalle definizioni di cui all’allegato I;
d)
i riferimenti alla legislazione nazionale su cui si basano la spesa per l’assistenza sanitaria e il relativo finanziamento;
e)
le informazioni su eventuali modifiche dei concetti statistici di cui all’allegato I.
Storico versioni
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