Art. 4

In vigore dal 29 ott 2021
1.   Gli Stati membri forniscono i dati richiesti e i relativi metadati standard di riferimento con cadenza annuale. Il periodo di riferimento è l’anno civile. Il primo anno di riferimento è il 2021. 2.   I dati e i metadati di riferimento per l’anno di riferimento N sono trasmessi entro il 30 aprile dell’anno N+2. 3.   I dati e i metadati di riferimento sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando i servizi del punto di accesso unico oppure sono resi disponibili in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli elettronicamente.
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