Art. 4
Estrazione dei dati
In vigore dal 30 set 2021
Estrazione dei dati
L’archivio centrale ottiene dai sistemi di informazione dell’UE copie in sola lettura dei dati di cui all’articolo 39, paragrafo 2, e all’articolo 62, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/818 al fine di elaborare le statistiche e le relazioni di cui agli articoli 39 e 62 di detto regolamento. I dati sono ottenuti periodicamente e almeno una volta al giorno, mediante estrazione unidirezionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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