Art. 2
Informazioni contenute nell’archivio centrale
In vigore dal 30 set 2021
Informazioni contenute nell’archivio centrale
1. I dati di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 sono messi a disposizione e conservati nell’archivio centrale conformemente al presente regolamento.
2. L’archivio centrale contiene dati statistici, comprese relazioni sull’uso del sistema ai fini del monitoraggio del funzionamento delle componenti dell’interoperabilità di cui all’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/818.
3. L’archivio centrale contiene relazioni tecniche per garantire il monitoraggio da parte di eu-LISA dello sviluppo e del funzionamento delle componenti dell’interoperabilità conformemente all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.
4. L’archivio centrale conserva un numero di riferimento univoco che consente di tenere traccia delle corrispondenze incrociate di fascicoli di identità all’interno dei, o tra i, relativi sistemi di informazione dell’UE a fini statistici. Non è possibile utilizzare tale numero di riferimento per recuperare i fascicoli di identità sottostanti.
5. L’archivio centrale consente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 di ottenere quanto segue:
a)
relazioni a norma dell’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862, contenenti le seguenti statistiche sulle registrazioni conservate nel sistema d’informazione Schengen:
i)
statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, sia per ciascuno Stato membro sia su base aggregata, a norma dell’articolo 74, paragrafo 3, di detto regolamento;
ii)
relazioni annuali relative al numero di riscontri positivi (hit) per categoria di segnalazione, al numero di interrogazioni del sistema d’informazione Schengen e al numero di accessi al sistema d’informazione Schengen per l’inserimento, l’aggiornamento o la cancellazione di una segnalazione, sia per ciascuno Stato membro sia su base aggregata, a norma dell’articolo 74, paragrafo 3, di detto regolamento;
iii)
su richiesta della Commissione, specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodiche o ad hoc, sulle prestazioni del sistema d’informazione Schengen, sull’uso del sistema d’informazione Schengen e sullo scambio di informazioni supplementari, a norma dell’articolo 74, paragrafo 6, secondo comma, di detto regolamento;
iv)
su richiesta dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodiche o ad hoc, ai fini dello svolgimento di analisi di rischio e valutazioni della vulnerabilità, a norma dell’articolo 74, paragrafo 6, secondo comma, di detto regolamento;
v)
relazioni e statistiche ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni, delle relazioni sulla qualità dei dati, e delle statistiche, a norma dell’articolo 74, paragrafo 2, di detto regolamento;
vi)
relazioni sulla qualità dei dati a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, di detto regolamento.
b)
relazioni a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816, contenenti le seguenti statistiche sulle registrazioni conservate nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) e sull’attuazione di riferimento ECRIS:
i)
dati statistici e relazioni personalizzabili riguardanti la registrazione, la conservazione e lo scambio delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi;
ii)
relazioni e statistiche ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni sulla qualità dei dati, e delle statistiche, a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, di detto regolamento.
6. Le relazioni tecniche di cui al paragrafo 2 contengono statistiche riguardanti l’uso del sistema, la disponibilità, gli incidenti, la capacità operativa, l’esattezza dei dati biometrici, la qualità dei dati e, se del caso, le operazioni pendenti.
7. L’utente può personalizzare le relazioni di attività prodotte dall’archivio centrale, in modo da filtrare o raggruppare i dati, tramite lo strumento di reportistica messo a disposizione insieme all’archivio centrale.
8. È messo a disposizione un catalogo di relazioni. Le richieste di nuove relazioni o le modifiche alle relazioni esistenti seguono la politica di gestione delle modifiche di eu-LISA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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