Art. 5

Strumento di anonimizzazione dei dati

In vigore dal 30 set 2021
Strumento di anonimizzazione dei dati 1.   I dati estratti dai sistemi di informazione dell’UE sottostanti e dalle componenti dell’interoperabilità sono resi anonimi mediante uno strumento di anonimizzazione dei dati. Solo i dati anonimizzati sono conservati nell’archivio centrale. 2.   Lo strumento di anonimizzazione dei dati identifica i dati di identità critici presenti nei sistemi di informazione dell’UE e li rende anonimi tramite un processo automatizzato prima che i dati statistici siano conservati nell’archivio centrale. Il processo di anonimizzazione è irreversibile.
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Strumento di anonimizzazione dei dati (Art. 5 Regolamento (UE) 2021/2222) — Testo vigente | Portale Normativo