Art. 8

Metodi di misurazione delle operazioni a pronti ai fini del COH

In vigore dal 22 set 2021
Metodi di misurazione delle operazioni a pronti ai fini del COH 1.   Ai fini della misurazione del COH a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/2033, l’impresa di investimento include come operazioni a pronti qualsiasi operazione in cui la controparte negozia qualsiasi dei seguenti: a) titoli trasferibili; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo; d) opzioni negoziate in mercati. 2.   Ai fini della misurazione del COH di una opzione negoziata in mercati, l’impresa di investimento fa riferimento al premio delle opzioni utilizzato per l’esecuzione di tale opzione.
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Metodi di misurazione delle operazioni a pronti ai fini del COH (Art. 8 Regolamento (UE) 2022/25) — Testo vigente | Portale Normativo