Art. 10

Metodi di misurazione delle operazioni a pronti ai fini del DTF

In vigore dal 22 set 2021
Metodi di misurazione delle operazioni a pronti ai fini del DTF 1.   Ai fini della misurazione del DTF a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2019/2033 per quanto riguarda le operazioni a pronti, l’impresa di investimento include come operazione a pronti qualsiasi operazione in cui la controparte negozia qualsiasi dei seguenti: a) titoli trasferibili; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo; d) opzioni negoziate in mercati. 2.   Ai fini della misurazione del DTF di una opzione negoziata in mercati, l’impresa di investimento fa riferimento al premio delle opzioni utilizzato per l’esecuzione di tale opzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:25:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Metodi di misurazione delle operazioni a pronti ai fini del DTF (Art. 10 Regolamento (UE) 2022/25) — Testo vigente | Portale Normativo