Art. 6
Metodi di misurazione dell’esecuzione degli ordini nel COH
In vigore dal 22 set 2021
Metodi di misurazione dell’esecuzione degli ordini nel COH
1. Ai fini del calcolo del K-COH a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/2033, l’impresa di investimento include nel calcolo del COH l’ordine di tale cliente nel momento in cui riceve conferma che l’esecuzione ha avuto luogo e il prezzo è noto.
2. Se l’impresa di investimento esegue per conto di un cliente un ordine ricevuto da un’altra impresa di investimento, il calcolo del COH da parte dell’impresa di investimento che esegue l’ordine include tale ordine nel totale degli ordini misurati ai fini dell’esecuzione degli ordini dei clienti e lo esclude dal totale degli ordini misurati ai fini della ricezione e della trasmissione degli ordini.
Storico versioni
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