Art. 4

Certificato ufficiale

In vigore dal 17 set 2021
Certificato ufficiale 1.   Ogni partita di prodotti menzionati che rientrano nei codici NC indicati nell’allegato II e di prodotti composti contenenti una quantità superiore al 50 % dei prodotti alimentari elencati nell’allegato II, originari del Giappone o da esso spediti, è accompagnata da un certificato ufficiale originale valido redatto e firmato conformemente all’. 2.   Il certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 attesta che i prodotti sono conformi al diritto giapponese applicabile e rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato I. 3.   Il certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 indica inoltre che si applica una delle seguenti condizioni: a) il prodotto non è originario di una delle prefetture elencate nell’allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tale prodotto, né spedito da una di esse; b) il prodotto è spedito da una delle prefetture elencate nell’allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tale prodotto, ma non è originario di una di esse né è stato esposto a radioattività durante il transito o la trasformazione; c) il prodotto è originario di una delle prefetture elencate nell’allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l’analisi di tale prodotto ed è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi; d) l’origine del prodotto o degli ingredienti presenti in quantità superiore al 50 % non è nota e il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi. 4.   Il pesce e i prodotti della pesca di cui all’allegato II catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture di Fukushima e di Gunma sono accompagnati dal certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi, indipendentemente dal luogo di sbarco in Giappone di tali prodotti.
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Certificato ufficiale (Art. 4 Regolamento (UE) 2021/1533) — Testo vigente | Portale Normativo