Art. 3
Condizioni per l’ingresso nell’Unione
In vigore dal 17 set 2021
Condizioni per l’ingresso nell’Unione
1. Possono entrare nell’Unione solo i prodotti conformi al presente regolamento.
2. I prodotti rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all’allegato I.
3. Ogni partita dei prodotti elencati nell’allegato II, con il riferimento al codice corrispondente della nomenclatura combinata (NC), originari del Giappone o da esso spediti, è accompagnata dal certificato ufficiale di cui all’. Ogni partita è contraddistinta da un codice di identificazione che è riportato sul certificato ufficiale e sul documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625.
4. L’elenco di prodotti figurante all’allegato II lascia impregiudicate le prescrizioni del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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