Art. 5

Redazione e firma del certificato ufficiale

In vigore dal 17 set 2021
Redazione e firma del certificato ufficiale 1.   Il certificato ufficiale di cui all’ è redatto conformemente al modello figurante nell’allegato III. 2.   Per i prodotti di cui all’, paragrafo 3, lettere a) e b), il certificato ufficiale è firmato da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall’autorità giapponese competente sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità giapponese competente. 3.   Per i prodotti di cui all’, paragrafo 3, lettere c) e d), e all’, paragrafo 4, il certificato ufficiale è firmato da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente ed è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi. 4.   Il certificato ufficiale soddisfa le prescrizioni relative ai certificati ufficiali stabilite all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. 5.   Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. 6.   Il certificato ufficiale è compilato in base alle istruzioni figuranti nell’allegato IV del presente regolamento.
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