Art. 5
Redazione e firma del certificato ufficiale
In vigore dal 17 set 2021
Redazione e firma del certificato ufficiale
1. Il certificato ufficiale di cui all’ è redatto conformemente al modello figurante nell’allegato III.
2. Per i prodotti di cui all’, paragrafo 3, lettere a) e b), il certificato ufficiale è firmato da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall’autorità giapponese competente sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità giapponese competente.
3. Per i prodotti di cui all’, paragrafo 3, lettere c) e d), e all’, paragrafo 4, il certificato ufficiale è firmato da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente ed è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.
4. Il certificato ufficiale soddisfa le prescrizioni relative ai certificati ufficiali stabilite all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
5. Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
6. Il certificato ufficiale è compilato in base alle istruzioni figuranti nell’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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