Art. 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236

In vigore dal 10 ago 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 All'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall'opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al modello di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 è ammesso fino al 15 marzo 2022, a condizione che il certificato sanitario sia stato firmato da un ispettore ufficiale prima del 15 gennaio 2022.».
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