Art. 4
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
In vigore dal 10 ago 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
All'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 15 marzo 2022 è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente ai seguenti atti della Commissione, accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti della Commissione, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo conformemente a tali atti della Commissione prima del 15 gennaio 2022:
—
regolamento (CE) n. 798/2008,
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regolamento (CE) n. 1251/2008,
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regolamento (UE) n. 206/2010,
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regolamento (UE) n. 605/2010,
—
regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013,
—
regolamento di esecuzione (UE) 2016/759,
—
regolamento di esecuzione (UE) 2018/659,
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decisione 2006/168/CE,
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decisione 2007/777/CE,
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decisione 2008/636/CE,
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decisione 2010/472/UE,
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decisione 2011/630/UE,
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decisione di esecuzione 2012/137/UE,
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decisione di esecuzione (UE) 2019/294.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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