Art. 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235
In vigore dal 10 ago 2021
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235
All'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui al regolamento (UE) n. 28/2012 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 è ammesso fino al 15 marzo 2022, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo a norma di tale regolamento e di tale regolamento di esecuzione prima del 15 gennaio 2022.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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