Art. 7

Orientamenti e informazioni

In vigore dal 6 ago 2021
Orientamenti e informazioni 1.   La Commissione fornisce materiale orientativo sull’URDP e sul suo utilizzo, compreso un manuale d’uso, al fine di assistere gli Stati membri nella conclusione dei trasferimenti statistici. 2.   Sull’URPD la Commissione può fornire accesso a ulteriori risorse e a informazioni riguardo alla piattaforma, compresi un modello di accordo e articoli e relazioni sul tema dei trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili. 3.   Sull’URDP la Commissione mette a disposizione informazioni riguardanti gli accordi di trasferimento statistico ivi conclusi, che includono il loro volume, la tempistica, il prezzo, le condizioni supplementari nonché gli accordi stessi e, inoltre, informazioni su tempistica, volume e Stati membri partecipanti per gli accordi di trasferimento statistico conclusi al di fuori della piattaforma sulla base dell’ della direttiva (UE) 2018/2001 e anche dell’ della direttiva 2009/28/CE.
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Orientamenti e informazioni (Art. 7 Regolamento (UE) 2021/2003) — Testo vigente | Portale Normativo