Art. 5

Richieste di vendita o di acquisto da parte degli Stati membri

In vigore dal 6 ago 2021
Richieste di vendita o di acquisto da parte degli Stati membri 1.   Gli Stati membri possono, su base volontaria, trasmettere all’URDP dati annuali indicanti le quantità, in termini di vendita o acquisto, per i trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili, che comprendono: a) il volume di energia da fonti rinnovabili che intendono acquistare da un altro Stato membro o vendere a un altro Stato membro mediante trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, qualsiasi componente di volume fissa o flessibile; b) l’indicazione del prezzo o di un intervallo di prezzi ai quali accetterebbero di acquistare da un altro Stato membro o vendere a un altro Stato membro una produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili mediante trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, qualsiasi componente di prezzo fissa o flessibile; c) la tempistica per la conclusione di un trasferimento statistico, che può comprendere, a seconda dei casi, uno o più anni, l’anno precedente o quello in corso oppure anni futuri; d) eventuali altre condizioni supplementari o priorità da associare al trasferimento statistico. 2.   I volumi dei trasferimenti statistici sono definiti in «ktep» (kilotonnellate di petrolio equivalente), «GWh» (gigawattora), «TJ» (terajoule) o in un’altra unità di energia equivalente. Quando si effettua una conversione a partire dalla massa o dal volume, è necessario includere anche il corrispondente potere calorifico. La quantità di energia da fonti rinnovabili oggetto del trasferimento statistico è arrotondata a tre decimali. 3.   I dati forniti dallo Stato membro non determinano per quest’ultimo alcun obbligo giuridico di concludere un accordo con un altro Stato membro. Essi servono unicamente a fini informativi per agevolare i negoziati tra gli Stati membri. I dati inseriti nell’URDP sono disponibili solo agli altri Stati membri e alla Commissione. 4.   L’URDP include un meccanismo di abbinamento al fine di far incontrare la domanda e l’offerta indicate dagli Stati membri, e individuare potenziali trasferimenti di energia da fonti rinnovabili tra Stati membri. 5.   Eventuali trasferimenti individuati dal meccanismo di abbinamento dell’URDP non sono vincolanti e servono unicamente a fini informativi in vista della possibile conclusione di accordi di trasferimento statistico tra Stati membri.
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Richieste di vendita o di acquisto da parte degli Stati membri (Art. 5 Regolamento (UE) 2021/2003) — Testo vigente | Portale Normativo