Art. 6

Accesso all’URDP e punti di contatto degli Stati membri

In vigore dal 6 ago 2021
Accesso all’URDP e punti di contatto degli Stati membri 1.   Gli Stati membri indicano alla Commissione le persone autorizzate ad accedere all’URDP. A queste persone è negato l’accesso solo se ciò è ritenuto giustificato a causa del loro numero o funzione. 2.   Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto incaricato dei trasferimenti statistici di energia da fonti rinnovabili, della trasmissione delle informazioni all’URDP e del loro aggiornamento, se necessario. L’URDP fornisce informazioni sui punti di contatto di ciascuno Stato membro.
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