Art. 15

Ricevimento delle sostanze attive utilizzate come materiali di partenza

In vigore dal 2 ago 2021
Ricevimento delle sostanze attive utilizzate come materiali di partenza 1.   Le consegne sono esaminate al momento del ricevimento al fine di verificare che: a) i contenitori non siano danneggiati; b) tutti i pertinenti sigilli di sicurezza siano presenti e non rechino alcun segno di manomissione; c) l'etichettatura sia corretta, compresa la correlazione tra il nome utilizzato dal fornitore e il nome interno, se non coincidono; d) siano disponibili le informazioni necessarie, come il certificato di analisi; e) le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari e la partita corrispondano all'ordine. 2.   Le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari con sigilli rotti o imballaggi danneggiati o di cui si sospetta una possibile contaminazione sono separate fisicamente o, se è disponibile un sistema elettronico equivalente, per via elettronica ed è ricercata la causa del problema. 3.   Le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari soggette a misure di conservazione particolari, ad esempio le sostanze stupefacenti e i prodotti che necessitano di essere conservati a una determinata temperatura o umidità, sono immediatamente identificate e conservate conformemente alle istruzioni scritte e al pertinente diritto nazionale. 4.   Le persone di cui all', paragrafo 2, qualora sospettino che una sostanza attiva utilizzata come materiale di partenza per i medicinali veterinari da esse reperita o importata sia una sostanza attiva falsificata utilizzata come materiale di partenza per i medicinali veterinari, separano tale sostanza fisicamente o, se è disponibile un sistema elettronico equivalente, per via elettronica e informano l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono registrate. 5.   Le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari respinte sono identificate, controllate, separate fisicamente o, se è disponibile un sistema elettronico equivalente, per via elettronica per impedirne l'uso non autorizzato nella fabbricazione e l'ulteriore distribuzione. Le registrazioni relative alle attività di distruzione sono facilmente accessibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1280:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ricevimento delle sostanze attive utilizzate come materiali di partenza (Art. 15 Regolamento (UE) 2021/1280) — Testo vigente | Portale Normativo