Art. 29

Reclami

In vigore dal 29 lug 2021
Reclami 1.   I reclami sono registrati con tutti i dati originali. È effettuata una distinzione tra reclami riguardanti la qualità del medicinale veterinario e quelli riguardanti la distribuzione all’ingrosso. In caso di reclamo in merito alla qualità di un medicinale veterinario e a un potenziale difetto del prodotto, il fabbricante o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio sono informati senza indugio. Qualsiasi reclamo riguardante la distribuzione di un medicinale veterinario è esaminato a fondo per stabilire l’origine o il motivo del reclamo. 2.   È nominata una persona per trattare i reclami ed è messo a disposizione personale di sostegno in numero sufficiente. 3.   Se necessario, sono adottate opportune azioni di follow-up (comprese azioni correttive e preventive) dopo l’esame e la valutazione del reclamo, notificando se del caso le autorità nazionali competenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:1248:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Reclami (Art. 29 Regolamento (UE) 2021/1248) — Testo vigente | Portale Normativo