Art. 29
Reclami
In vigore dal 29 lug 2021
Reclami
1. I reclami sono registrati con tutti i dati originali. È effettuata una distinzione tra reclami riguardanti la qualità del medicinale veterinario e quelli riguardanti la distribuzione all’ingrosso.
In caso di reclamo in merito alla qualità di un medicinale veterinario e a un potenziale difetto del prodotto, il fabbricante o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio sono informati senza indugio.
Qualsiasi reclamo riguardante la distribuzione di un medicinale veterinario è esaminato a fondo per stabilire l’origine o il motivo del reclamo.
2. È nominata una persona per trattare i reclami ed è messo a disposizione personale di sostegno in numero sufficiente.
3. Se necessario, sono adottate opportune azioni di follow-up (comprese azioni correttive e preventive) dopo l’esame e la valutazione del reclamo, notificando se del caso le autorità nazionali competenti.
Storico versioni
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